La circ. n. 31 dell’Agenzia delle Entrate emanata il 30 dicembre 2014 chiarisce che il limite del 10.000 euro introdotto dall’art. 21, per la comunicazione delle operazioni con i paesi black list, si intende non per singola operazione, ma come limite complessivo annuo, con la conseguenza di prevedere l’obbligo di comunicazione una volta superato il limite di 10.000 euro di valore complessivo di operazioni. Inoltre precisa che, tale importo complessivo annuale debba riferirsi al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list.
Le nuove norme si applicano, per espressa previsione dell’art. 21 del decreto, alle operazioni, interessate dall’obbligo, poste in essere nell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore del decreto e quindi già dal 2014. Tuttavia i contribuenti possono continuare a seguire le vecchie regole di comunicazione mensili o trimestrali per evitare duplicazioni di adempimenti.