La riscrittura dell’articolo 18 interesserà sia i licenziamenti disciplinari che quelli collettivi: per loro niente più tutela reale nei casi di violazione dei criteri di scelta dei lavoratori, che viene sostituita dagli indennizzi monetari crescenti (minimo 4 mensilità, massimo 24).
Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti si potrà applicare a operai, impiegati o quadri assunti stabilmente.
Non c’è piu’ il licenziamento economico per scarso rendimento e scompare l’obbligo di reintegro sostituito da un indennizzo pari a due mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 a un massimo di 24.