L'art. 33 del decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014) allinea la definizione di "prima casa" rilevante ai fini dell'applicazione delle agevolazioni IVA (aliquota IVA ridotta al 4% sull'acquisto) a quella rilevante ai fini dell'applicazione delle agevolazioni relative all'imposta di registro. L'aliquota IVA ridotta al 4% finora si applicava alle "case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969". Dal 13.12.2014, la norma stabilisce che l'aliquota ridotta al 4% si applica alle case di abitazione "ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9", come già previsto per le agevolazioni ai fini dell'imposta di registro.
Ti consigliamo anche gli eBook: