Entro martedì 16 dicembre 2014 deve essere effettuato da parte del datore di lavoro il versamento dell’acconto 2014 dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo TFR maturato al 31.12.2014 nel caso in cui il TFR sia mantenuto in azienda. Si ricorda, infatti, che nel caso di TFR mantenuto in azienda, come previsto dall'art. 2120 del codice civile, il fondo TFR è annualmente incrementato della quota capitale e della quota finanziaria. In particolare, la quota capitale è data dalla sommatoria delle retribuzioni lorde erogate nell’anno e divisa per 13,5. Essa è soggetta a tassazione separata al momento della corresponsione del TFR o all'atto di erogazione di eventuali anticipazioni. La quota finanziaria, invece, è data dalla rivalutazione annua calcolata applicando al fondo TFR esistente al 31.12 dell’anno precedente il tasso risultante dalla somma della quota fissa (1,5%) e del 75% dell’indice di rivalutazione ISTAT per le famiglie di operai e impiegati rispetto al mese di dicembre dell'anno di riferimento. L'imposta sostitutiva sulla rivalutazione della quota finanziaria di Tfr va versata in due rate: entro il 16.12 l'acconto nella misura del 90% dell'imposta (pagata per il 2013 nel caso di utilizzo del metodo storico, o che si presume di pagare per il 2014 nel caso di metodo previsionale); entro il 16.02 dell'anno successivo il saldo (tenendo conto della quota di rivalutazione effettivamente maturata, a prescindere dal metodo di calcolo dell'acconto, e scomputando quanto già versato a titolo di acconto).
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