A partire dal 1° gennaio 2015, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle lettere di intento relative alle operazioni effettuate viene trasferito dal fornitore all’esportatore abituale. In particolare, l’interessato deve prima inviare telematicamente all’Amministrazione finanziaria i dati contenuti nella lettera d’intento, che poi consegna al proprio fornitore di beni (o prestatore di servizi), ovvero in dogana, assieme alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia. Il fornitore o prestatore, a sua volta, potrà effettuare l’operazione senza applicare l’Iva solo dopo aver ricevuto la dichiarazione d'intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione alle Entrate, pena l’applicazione di una sanzione pecuniaria dal 100% al 200% dell’imposta. Successivamente, nella dichiarazione annuale Iva, dovrà riepilogare i dati delle operazioni effettuate nei confronti dei singoli esportatori abituali. E' quanto prevede l'art. 20 del Decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali (D.L. n. 175/2014). Sarà un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate a definire le modalità attuative delle nuove regole.