Con comunicato stampa n. 272 del 1° dicembre 2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze rende noto di aver firmato un decreto che amplia il numero dei Comuni delle zone colpite dall’alluvione verificatasi tra il 10 e il 14 ottobre 2014 per i quali sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari, ad integrazione dell’elenco già individuato con il decreto del 20 ottobre scorso (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2014). In particolare, il nuovo decreto prevede la sospensione per altri Comuni localizzati nelle Regioni Toscana e Veneto. Alla nuova lista di Comuni si applicano le stesse disposizioni definite nel decreto del 20 ottobre, pertanto anche per essi la sospensione non riguarda il versamento delle ritenute, che deve essere comunque effettuato. Inoltre, anche in questo caso vale quanto già indicato nel comunicato del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 novembre scorso, che afferma che, in caso di ritardo nel versamento delle ritenute, l’Agenzia delle Entrate, valutando caso per caso, può decidere di non applicare le sanzioni al sostituto d’imposta.