Sul sito del Dipartimento delle Finanze è stato pubblicato ieri il testo del decreto interministeriale 28 novembre 2014, che ha rimodulato l’applicazione dell’esenzione dall’IMU per i terreni dei Comuni montani, in attuazione di quanto previsto dall’art. 22, comma 2, del D.L. n. 66/2014. In particolare, il decreto stabilisce che sono esenti:
- i terreni agricoli ubicati nei Comuni aventi altitudine minima di 601 metri, individuati sulla base dell’“Elenco comuni italiani”, pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del centro (metri)”;
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni aventi un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco.
I soggetti obbligati al versamento dell’IMU per l’anno 2014 per i terreni non più esenti per effetto di tale decreto devono provvedervi in un’unica rata entro il 16 dicembre 2014.
Il decreto è ora in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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