Con la Risoluzione 101/E del 19 novembre, l’Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti circa la corretta individuazione del sostituto di imposta in relazione ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi mobiliari chiusi. In particolare, viene precisato che ad operare la ritenuta a titolo di imposta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani o lussemburghesi storici (articolo 44, comma 1, lettera g, del Tuir), siano le società di gestione del risparmio (Sgr) che hanno istituito i fondi, la Sicav o la Sicaf (articolo 26-quinquies, comma 1, Dpr 600/1973). Analogamente, se il contribuente conferisce alla Sgr l'incarico alla cessione delle quote, la Sgr riveste il ruolo di sostituto d’imposta sui relativi redditi di capitale. Se, invece, la cessione delle quote avviene senza l’intervento di Sgr o altri intermediari analoghi (es.: cessioni di quote nominative in cui la Sgr interviene soltanto per l’annotazione del trasferimento nel registro dei partecipanti), è il contribuente non esercente attività d’impresa a dover autoliquidare l’imposta sostitutiva nell’ambito del quadro RM di UNICO, nella misura prevista della ritenuta a titolo d’imposta che avrebbe applicato il sostituto d’imposta. Per usufruire delle eventuali minusvalenze realizzate, lo stesso dovrà, invece, compilare il quadro RT del modello Unico. Resta, invece, obbligatorio l’intervento dell’intermediario per le cessioni di quote al portatore di valore pari o superiore a mille euro, come prevede la normativa antiriciclaggio.
Ti potrebbero interessare: