News Pubblicata il 13/11/2014

Alluvione ottobre: niente sanzioni ai sostituti per le ritenute versate in ritardo

Il Mef comunica che l’Agenzia delle Entrate potrà non applicare sanzioni ai sostituti che hanno versato in ritardo le ritenute, in applicazione del principio di non punibilità delle violazioni tributarie commesse per forza maggiore



Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 ottobre 2014 ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nelle zone colpite dall’alluvione tra il 10 e il 14 ottobre 2014 nei territori delle Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia, escludendo però dalla suddetta sospensione le ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ora, con comunicato stampa n. 255 di ieri 12 novembre, ha informato che, in caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare i versamenti delle ritenute entro la scadenza prevista per il mese di ottobre a causa dei disagi procurati dal maltempo a stretto ridosso della medesima scadenza, l’Agenzia delle Entrate potrà valutare la possibilità di non applicare sanzioni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del D. Lgs. n. 472/1997, che dispone la non punibilità delle violazioni tributarie se esse sono state commesse per forza maggiore.

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze



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