L'art. 23 del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali prevede la riduzione del numero di informazioni da indicare negli elenchi riepilogativi Intrastat delle prestazioni di servizi generiche (art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972), demandando ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma, il compito di a specificare il contenuto rivisto e corretto degli elenchi. I dati richiesti dal nuovo modello si limiteranno alle informazioni sulla partita Iva delle controparti, sul valore totale delle transazioni (che rende, quindi, inutile l'indicazione del numero e della data della fattura emessa/ricevuta), sul codice del tipo di prestazione e sul Paese di pagamento (quello in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario). Non è più necessario indicare le modalità di erogazione del servizio (istantanea o a più riprese), né delle modalità di pagamento e incasso (bonifico, accredito o altro mezzo di pagamento).