Con la Risoluzione n. 96/E di ieri 6 novembre 2014, l'Agenzia delle Entrate ha ridenominato i codici tributo “1133” e “1135” per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva del 20% sulle “rendite” delle attività finanziarie possedute al di fuori dell’esercizio d’impresa e maturate alla data del 30 giugno 2014, derivanti dall’opzione esercitata ai sensi dell’articolo 3, commi 15 e 16, del D.L. n. 66/2014. Tale norma ha, infatti, reintrodotto l’opzione dell’imposta sostitutiva per affrancare i maggiori valori degli strumenti finanziari posseduti ad una certa data, prevista inizialmente dal D.L. n. 138/2011 (articolo 2, commi 29-34) relativamente ai valori posseduti alla data del 31 dicembre 2011. L'opportunità di affrancamento, che consente ai contribuenti di assumere come costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziare il valore alla data del 30 giugno 2014 in luogo dell’originario costo, è stata reintrodotta per evitare che la nuova aliquota del 26% da applicare ai redditi finanziari a partire dal 1° luglio 2014 incidesse sui redditi maturati antecedentemente a tale data.
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