Non possono essere oggetto della detrazione fiscale del 65% per la riqualificazione energetica le spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a biomassa nell'ambito di una ristrutturazione edilizia senza demolizione e con ampliamenti. In tal caso, infatti, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 347, Legge n. 296/2006, il bonus spetta solo se la sostituzione avviene con caldaie a condensazione, pompe di calore, impianti geotermici. Per fruire del bonus in caso di generatori di calore a biomassa si deve, invece, realizzare una riqualificazione globale dell'edificio (comma 334). Il chiarimento è giunto dal Sottosegretario all'Economia Zanetti nel corso di un question time tenutosi ieri in Commissione Finanze alla Camera.
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