Il TUIR prevede delle agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus, sia che siano effettuate da persone fisiche (art. 15) che da titolari di redditi d'impresa (art. 100) che da enti non commerciali (art. 147). La Legge 96/2012 ha incrementato la percentuale di detraibilità di tali erogazioni, prima fissa al 19%, ma solo per i contribuenti Irpef. Essi, infatti, potranno recuperare - per il 2013 - il 24% delle erogazioni effettuate e il 26% a partire dal 2016, con il limite di 2.065 €. La nuova misura della detrazione è stata "trasferita" dalla lettera i-bis) del comma 1 dell'art. 15, al nuovo comma 1.1 (sempre dell'art. 15). Il legislatore tuttavia ha dimenticato di coordinare la nuova norma con l'art. 147 del TUIR che, tra gli oneri beneficiari della detrazione del 19%, menziona anche quelli della lettera i-bis del comma 1 dell'art. 15. Con la risoluzione 89/2014 l'Agenzia afferma che non era intento del legislatore escludere gli enti non commerciali dalla detraibilità delle erogazioni liberali, e che pertanto il richiamo all'art. 15 comma 1 lett. i-bis, indicato all'art. 147 del TUIR, debba intendersi riferito anche agli oneri trasposti nel nuovo comma 1.1 dell'art. 15. Pertanto le liberalità in denaro erogate dagli enti non commerciali alle Onlus restano detraibili, ma nella misura del 19%, come stabilita dall'art. 147 del TUIR.