Firmata il 13 Ottobre 2014 la Convenzione quadro tra il MIUR (Ministero dell’Istruzione e Università) , Ministero della Giustizia ed il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con la quale si fissano le regole per svolgere il tirocinio professionalizzante durante il percorso di studi, con un nuovo punto fermo nella Riforma delle Professioni partita già nel 2012.
Il nuovo accordo, che dovrà poi essere recepito da singole convenzioni territoriali tra ordini e atenei, va a modificare il numero dei crediti formativi (Cfu) contenuti nella precedente convenzione stipulata nel 2010 tra Cndcec e Miur e prevede che gli aspiranti svolgano 6 mesi di tirocinio in concomitanza con l’ultimo anno del corso (triennale o quinquennale) e i restanti 12 con la frequentazione effettiva in uno studio professionale.
Era stato l’art. 6, comma 4, DPR 137/2013, a dettare la necessità di svolgere 6 mesi di tirocinio per l’accesso alla sezione A dell’albo dei commercialisti nel corso dell’ultimo anno di studi magistrali l’inizio del tirocinio nel corso degli studi è stato esteso anche agli aspiranti esperti contabili.