Il provvedimento congiunto Entrate-Guardia di Finanza dell’8 agosto scorso inerente alla normativa sull’antiriciclaggio, ha previsto l’utilizzo della Pec per le richieste di informazioni e relative risposte che intercorrono tra contribuenti e uffici fiscali e/o militari della Guardia di Finanza relativamente alle operazioni intercorse con l’estero. A tal fine, gli intermediari finanziari (articolo 11 del Dlgs 231/2007), i professionisti, i revisori contabili e gli altri contribuenti (articoli 12, 13 e 14 del medesimo decreto), sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 ottobre, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline. Ora, con la Risoluzione n. 88/E di ieri 14 ottobre 2014, le Entrate hanno precisato che se la Pec è già disponibile nell'INI-PEC, l’Indice nazionale degli indirizzi di posta certificata (Ini-Pec) delle imprese e dei professionisti, viene meno l’obbligo di comunicarla all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 ottobre.