News Pubblicata il 26/09/2014

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Visto di conformità per compensazione crediti da 15.000 euro: le istruzioni dell'Agenzia

Il visto di conformità non va apposto sulle dichiarazioni con più crediti da compensare se questi sono singolarmente di importo inferiore a 15.000 euro



E' stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la circolare n. 28/E del 25 settembre 2014, contenente istruzioni per la compensazione dei crediti superiori a 15.000 euro relativi a imposte sui redditi e addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive di quelle sul reddito e Irap. A seguito, infatti di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014, per tale compensazione occorre ora il visto di conformità. La circolare chiarisce che possono apporre il visto i responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf-imprese, quelli dei Caf-dipendenti solo per le dichiarazioni dei contribuenti per i quali già svolgono assistenza fiscale, gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quello dei consulenti del lavoro. E' possibile compensare i crediti, senza visto, se si è in presenza di dichiarazione sottoscritta dai soggetti che esercitano il controllo contabile. La circolare ribadisce che il visto di conformità non va apposto sulle dichiarazioni con più crediti da compensare se questi sono singolarmente di importo inferiore a 15.000 euro, anche nel caso in cui la loro somma superi la soglia. Qualora il contribuente voglia utilizzare in compensazione un singolo credito superiore a 15.000 euro, il professionista deve apporre il visto su tutta la dichiarazione, anche se in questa sono presenti altri crediti - utilizzati o meno - di importo inferiore alla soglia.

Fonte: Agenzia delle Entrate



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