La Corte di Cassazione civile, sez. Lav., 16 settembre 2014, n. 19490 stabilisce che in tema di trasferimento di ramo d'azienda, l'obbligazione del cedente che non provveda al ripristino del rapporto di lavoro deve essere qualificata come risarcimento del danno, con la conseguente detraibilità dell'aliunde perceptum.