La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18752 del 5 settembre 2014, ha precisato, con riguardo al tema delle imposte sui redditi e alla determinazione del reddito d’impresa, che gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto degli amministratori sociali (TFM) sono deducibili solo se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’assunzione dell’incarico. Tale circostanza deve essere provata dal contribuente in modo idoneo (Circolare n. 10/E/2007): ad esempio, formazione di un atto pubblico; apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; registrazione o produzione a norma di legge presso un ufficio pubblico; invio del documento a un organismo di controllo esterno, eccetera).