Con la sentenza n. 1634/2014, la Commissione tributaria provinciale di Foggia ha sottolineato che il pagamento del contributo unificato risulta dovuto per ogni singolo atto impugnato, anche se con un unico ricorso cumulativo. La Ctp, in particolare, ha concluso che "anche precedentemente all'entrata in vigore della legge di stabilità del 2014, l'interpretazione della normativa allora vigente prevedesse l'imposizione del contributo in ragione del valore di ciascun atto impugnato" (ex articolo 12, comma 5, Dlgs 546/1992, secondo l'importo della pretesa erariale), "essendo a tal fine irrilevante la scelta del contribuente di presentare ricorso cumulativo avverso una pluralità di atti impositivi".
Ti potrebbero interessare i seguenti eBook :