Le banche popolari non fruiscono del regime fiscale di favore previsto per le società cooperative. E' quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 81/E del 29 agosto. Il documento di prassi precisa, infatti, che, nonostante le banche popolari siano istituti di credito, di norma costituiti come società cooperative, non possono fruire delle agevolazioni sulle riserve indivisibili (deduzione dal reddito imponibile degli utili accantonati a riserve indivisibili) non essendo società cooperative disciplinate dai principi della mutualità e, di conseguenza, non applicandosi alle stesse l’articolo 12 della Legge n. 904/1977. Tale conclusione trova anche conferma nella disciplina delle banche popolari contenuta nel Testo unico bancario.