La Corte di Cassazione, sezione III civile, con la sentenza n. 18250 del 26 agosto 2014, ha respinto il ricorso con il quale veniva chiesta la riapertura di una liquidazione ormai esaurita per «ragioni non comprese e divenute liquide successivamente alla cancella zione dal registro delle imprese». In particolare, ha affermato che non può essere riaperta la procedura di liquidazione, per i crediti divenuti esigibili dopo l'estinzione della società cooperativa e che i principi fissati dalla giurisprudenza inizialmente solo per le società di capitali, sono stati successivamente estesi a tutte le altre, cooperative comprese.
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