La Corte di Cassazione - Sezione II penale - con la sentenza del 20 agosto 2014 n. 36030 ha stabilito che l'amministratore di una società ha diritto al compenso anche se questo non è previsto dallo statuto, e può accantonarlo in suo favore anche senza il consenso dell'assemblea. In questo caso l'amministratore non consegue un ingiusto profitto, e non arreca alcun danno patrimoniale alla società. Secondo la Corte, infatti, la pretesa dell'amministratore costituisce un diritto soggettivo, ed esso può essere fatto valere anche in assenza dell'atto costitutivo o della delibera dell'assemblea.