La circolare ministeriale n. 18 del 30 Luglio 2014 in merito al Decreto sul lavoro n. 34/2014 ha chiarito che il tetto del 20% dei contratti a tempo determinato rispetto ai contratti a tempo indeterminato presenti nell'azienda, non si applica in caso di contratti di lavoro in somministrazione e ciò ha dei riflessi sul piano sanzionatorio . Va precisato che tale tetto è modificabile dai contratti collettivi e nel caso della somministrazione invece può essere introdotto su base volontaria dalle parti sociali. Altra precisazione riguarda l'esclusione dal tetto anche per le agenzie di lavoro. Resta invece da chiarire se il limite di 36 mesi nei contratti a termine è valido anche nell'ambito del lavoro interinale oppure no.