News Pubblicata il 30/07/2014

Deducibili le erogazioni liberali, ma senza ridistribuzione a catena

La deduzione delle erogazioni liberali effettuate ad una Fondazione è ammessa anche se questa gira il contributo ad un altro soggetto, ma questo deve avere uguali requisiti e deve realizzare direttamente i suoi progetti



L'art. 100, comma 2, lett. a), del TUIR prevede la deducibilità, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, delle erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di "educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto" o "finalità di ricerca scientifica ". Ora, con la Risoluzione n. 74/E del 29 luglio 2014, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la deducibilità anche se le somme erogate a persone giuridiche (nel caso di specie, da una banca ad una Fondazione) siano girate a loro volta ad altri enti, a condizione che gli enti secondi beneficiari abbiamo i medesimi requisiti del primo percipiente (quindi, della Fondazione) e destinino le somme alle stesse finalità. E' preclusa, invece, la deduzione se gli enti di secondo livello non realizzino progetti propri, ma girino le somme a loro volta ad altri enti ancora. Non è consentita, in sostanza, la procedura delle erogazioni a catena.

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Fonte: Il Sole 24 Ore



TAG: Oneri deducibili e Detraibili