L'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 71/E del 24 luglio 2014, ha fornito chiarimenti sugli obblighi documentali per la cessione intra-UE di una barca. In particolare, viene precisato che una società che vende una barca da diporto ad un soggetto Iva di un altro Paese UE, con trasferimento nel Paese di destinazione effettuato dallo stesso cessionario, se non ha il documento di trasporto ufficiale (Cmr), per provare l’uscita del bene dal territorio dello Stato, dovrà fornire, tra l’altro, una dichiarazione resa dall’acquirente (accompagnata da idonea documentazione, ad esempio un contratto di ormeggio con il porto estero), che attesti l’avvenuto trasferimento fisico dell’imbarcazione. Inoltre, il cedente dovrà custodire ed esibire, in caso di controllo, anche i documenti ufficiali: la fattura, il documento bancario, il contratto di vendita, il passaggio di proprietà, l’atto da cui risulta la cancellazione dal registro italiano e quello che attesta l’avvenuta iscrizione nel registro dell'altro Paese UE, il modello Intrastat relativo alle operazioni intracomunitarie.
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