Ai fini della deduzione dalle imposte dirette del costo per carburanti e della detrazione dell'Iva pagata sull'acquisto dei carburanti stessi, gli autotrasportatori devono documentare con la fattura i rifornimenti di carburante. In particolare, la fattura deve contenere tutte le indicazioni previste, ma non sono necessari chilometri percorsi e numero di targa del veicolo rifornito. E' quanto stabilito dalla sentenza 691/01/2014 della Ctr Liguria, che ha accolto le motivazioni di un autotrasportatore conto terzi al quale il Fisco aveva contestato la non congruità degli acquisti di carburante effettuati nel 2008 perché nelle relative fatture non erano stati esposti i chilometri percorsi e il numero di targa del veicolo.
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