La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15331/2014, ha affermato la legittimità della rettifica Iva per emissione di fatture inesistenti basata sulle dichiarazioni dei fornitori. La prova della pretesa inesistenza di un'operazione commerciale può essere fornita, infatti, anche attraverso elementi presuntivi, tra i quali vanno annoverate le dichiarazioni dei terzi, purché inserite o trascritte nel processo verbale di constatazione, ovvero allegate all'avviso di rettifica notificato. Spetta al contribuente dimostrare l’inesistenza dell'operazione contestata.
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