News Pubblicata il 10/07/2014

Exit tax, non tutto può essere oggetto di sospensione o rateizzazione

La sospensione o la rateizzazione non può riguardare i maggiori e i minori valori dei beni ed i fondi in sospensione di imposta non ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione



Il decreto correttivo sulla "exit tax" (Decreto MEF 02.07.2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'8 luglio), nello stabilire che le imprese che trasferiscono la residenza in Stati Ue o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo possono optare per la sospensione o per la rateizzazione della riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla plusvalenza, stabilisce anche ciò che non può essere oggetto di sospensione o rateizzazione. In particolare, la sospensione o la rateizzazione non possono riguardare: i maggiori e i minori valori dei beni; i fondi in sospensione di imposta non ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato; gli altri componenti positivi e negativi che formano il reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia, compresi quelli relativi a esercizi precedenti, e non attinenti ai cespiti trasferiti, la cui deduzione o tassazione sia stata rinviata.

Fonte: Il Sole 24 Ore



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