Il decreto correttivo sulla "exit tax" (Decreto MEF 02.07.2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'8 luglio), nello stabilire che le imprese che trasferiscono la residenza in Stati Ue o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo possono optare per la sospensione o per la rateizzazione della riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla plusvalenza, stabilisce anche ciò che non può essere oggetto di sospensione o rateizzazione. In particolare, la sospensione o la rateizzazione non possono riguardare: i maggiori e i minori valori dei beni; i fondi in sospensione di imposta non ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato; gli altri componenti positivi e negativi che formano il reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia, compresi quelli relativi a esercizi precedenti, e non attinenti ai cespiti trasferiti, la cui deduzione o tassazione sia stata rinviata.