L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 56/E del 30 maggio, fornisce alcuni chiarimenti in merito al trattamento Iva relativo all’attività di riscossione e pagamento delle imposte. L’intervento si è reso necessario in seguito all’evolversi della disciplina e, in particolare, alle modifiche apportate dall’articolo 38 del D.L. n. 179/2012 agli articoli 4 e 10 del D.P.R. n. 633/1972. In particolare, viene precisato che non è esclusa dall'IVA, in base al novellato art. 4, comma 5, del DPR n. 633/1972, l’attività di riscossione dei tributi effettuata da società a capitale interamente pubblico (c.d. società in house), partecipate da enti locali per conto dei quali svolgono il servizio di riscossione. Le operazioni in questione, infatti, non sono imponibili soltanto se effettuate direttamente dagli enti impositori. Inoltre, l'Agenzia precisa che, cancellata l’esenzione e modificato l’articolo 10, comma 1, n. 5, del Dpr n. 633/1972, sono diventate imponibili tutte le attività connesse alla riscossione di entrate tributarie e patrimoniali di enti pubblici o privati (i compensi percepiti per la gestione di ruoli e liste, la notifica di cartelle e avvisi di pagamento, la ricezione di pagamenti, il riconoscimento di eventuali dilazioni o sospensioni, l’esecuzione forzata della riscossione, senza fare alcuna distinzione, mette in chiaro la risoluzione, tra riscossione coattiva e riscossione spontanea).
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