L’articolo 6 del decreto ACE (decreto MEF 14.03.2014) stabilisce, per le società e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale, che l’eventuale eccedenza di agevolazione ACE rispetto all’importo determinato dalla singola società sia “trasferita alla fiscal unit, nei limiti di quanto trova capienza a livello di gruppo, ed è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo fino a concorrenza dello stesso”. Nella recente Circolare n. 12/E/2014, l'Agenzia delle Entrate precisa che l’eccedenza non trasferita, in quanto non trova capienza a livello di gruppo, risulterà riportabile nei periodi d’imposta successivi dalle singole società che compongono il consolidato fiscale, e potrà essere trasferita nuovamente nei periodi d’imposta successivi alla fiscal unit. L'attribuzione delle eccedenze alla fiscal unit è obbligatoria; in caso contrario, tali importi, nell'ipotesi in cui vi sia capienza a livello di gruppo, non potranno essere riportate in diminuzione nei periodi seguenti dalle società appartenenti al consolidato. Si tratta di un'interpretazione antielusiva, che evita la tentazione di scegliere il consolidato con il solo fine del risparmio d'imposta.