La Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle Entrate, con l'interpretazione resa l'8 maggio scorso in sede di risposta ad un interpello, ha precisato che quando i professionisti scelgono di associarsi tra loro, eventualmente anche con soggetti non professionisti, e scelgono la forma della società tra professionisti (Stp), tale società produce reddito d'impresa, con ciò che esso implica (es.: criterio di competenza e non di cassa, non assoggettamento alla ritenuta d'acconto dei compensi relativi alle prestazioni rese, determinazione del valore della produzione ai fini Irap sulla base delle disposizioni che regolano gli imprenditori commerciali). In particolare, secondo le Entrate, anche per le società tra professionisti sarebbe valido il principio affermato dagli articoli 6, ultimo comma, e 81 del Tuir, che attraggono nel reddito d'impresa i redditi prodotti dalle società di persone non semplici, dalle società di capitali e dagli enti commerciali. Risulterebbe, infatti, «determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria», mentre non assumerebbe «alcuna rilevanza» l'esercizio dell'attività professionale.
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