La Corte Costituzionale si è pronunciata per la legittimità dell'art. articolo 2 comma 1 bis del decreto legge n. 463 del 1983, convertito dall'articolo 1 comma 1 della legge n. 638 del 1983) che non prevede soglie di punibilità per il mancato versamento di contributi trattenuti in busta paga , sanzionato sia con la reclusione che con sanzioni pecuniarie per il datore di lavoro, anche per omissioni minime. Il tribunale di Imperia nel ricorso portava a confronto lil decreto 74 del 2000 che per i giudici costituzionali era invece destinata ad "un ristretto numero di fattispecie caratterizzate da rilevante offensività per gli interessi dell'erario», e per questo prevedeva «soglie di punibilità idonee a limitare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi».