News Pubblicata il 23/05/2014

Omissione contributiva : non c'è illegittimità costituzionale

Per la Consulta l'assenza di una soglia di punibilità nella norma del 1983 non aveva intento di depenalizzazione ma di più ampia lotta all'evasione



La Corte Costituzionale si è pronunciata per la legittimità dell'art. articolo 2 comma 1 bis del decreto legge n. 463 del 1983, convertito dall'articolo 1 comma 1 della legge n. 638 del 1983) che non prevede soglie di punibilità per il mancato versamento di contributi trattenuti in busta paga , sanzionato sia con  la reclusione che con sanzioni pecuniarie per il datore di lavoro, anche per omissioni minime.  Il tribunale di Imperia nel ricorso portava a confronto  lil decreto 74 del 2000 che per i giudici costituzionali era invece destinata ad "un ristretto numero di fattispecie caratterizzate da rilevante offensività per gli interessi dell'erario», e per questo prevedeva «soglie di punibilità idonee a limitare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi».

Fonte: Il Sole 24 Ore



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