I soggetti titolari nel corso dell’anno 2014 di redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati indicati nell’art. 1-bis dell’art. 13 del TUIR, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta (potrebbe essere, ad esempio, il caso di colf e badanti, il cui datore di lavoro non è un sostituto d'imposta), e i lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta al momento dell'erogazione del bonus (ad esempio, lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato prima del mese di maggio 2014), possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014 (730/2015), secondo modalità che saranno definite nelle istruzioni ai modelli dichiarativi stessi, e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero richiederlo a rimborso.