Con un provvedimento notificato lo scorso fine settimana, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affermato che i limiti all'uso del contante previsti dalla normativa antiriciclaggio non si applicano quando la società fiduciaria paga l'imposta straordinaria dello scudo fiscale per conto del cliente. Con tale interpretazione, il Mef segna una svolta importante nella lettura, finora abbastanza problematica, dell'applicazione combinata della normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e del terzo scudo fiscale (Legge n. 102/2009). Era stata la stessa circolare n. 45/2010 delle Entrate a spiegare che per usufruire dello scudo «è necessario che il patrimonio sia affidato» in toto alla gestione di un intermediario residente, almeno nel caso di rimpatrio "giuridico". Se il bene uscisse dal circuito della fiduciaria e tornasse nella disponibilità del contribuente, anche solo per adempiere all'imposta, quest'ultimo perderebbe istantaneamente gli effetti benefici dello scudo.