Con la Risoluzione n. 38/E dell’11 aprile scorso, le Entrate hanno precisato che i rimborsi delle spese di viaggio (le indennità chilometriche) sostenute dagli atleti dilettanti per raggiungere, con un proprio mezzo di trasporto, il luogo dove svolgere l’attività sportiva, non devono essere calcolati a forfait, ma quantificati in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’Aci. Tali rimborsi spese non concorrono a formare il reddito, se le spese sono documentate e riguardano prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale in cui risiede l’atleta.