Di fatto si tratta di un adempimento a carico del datore di lavoro che ha obbligo di richiederlo a ogni canditato ad assunzione .In caso d’inosservanza dell’obbligo di richiesta del certificato del casellario giudiziale, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000.
Va specificato che l'adempimento è indirizzato alle sole attività professionali che abbiano come destinatari diretti i minori e cioè quelle che implichino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori (ad esempio insegnanti di scuole pubbliche e private, conducenti di scuolabus, animatori turistici per bambini/ragazzi, istruttori sportivi per bambini/ragazzi, personale addetto alla somministrazione diretta di pasti all'interno di mense scolastiche ecc.).
Rimangono pertanto al di fuori della previsione normativa quelle attività rivolte ad una utenza indifferenziata.
In sintesi,
1. l’obbligo riguarda esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro (non si applica ai rapporti di lavoro in essere già alla data dell'entrata in vigore );
2. l’obbligo si applica anche alle collaborazioni di natura autonoma;
3. l’obbligo non riguarda i rapporti di volontariato;
4. non vi è obbligo di richiedere il certificato nei rapporti di lavoro domestici (es. baby sitter);
5. le agenzie di somministrazione rientrano tra i datori di lavoro obbligati all’adempimento legislativo;
6. l’obbligo non riguarda i dirigenti, i responsabili, preposti e tutte quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall’operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i minori;
7. l’obbligo sussiste soltanto nelle attività che implicano un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori. Restano esclusi quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata;
8. in carenza della certificazione è comunque possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da esibire agli organi di vigilanza.
Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.
In merito il Ministero della Giustizia, con la circolare del 24 luglio 2014 aveva anche informato circa le modifiche tecniche al SIC (Sistema Informativo del Casellario) che consentono agli uffici locali di produrre un certificato secondo le disposizioni contenute nell’art. 25-bis del D.P.R. 313/2002, c.d. T.U. del casellario.
Le sanzioni interdittive al lavoro con minori che vengono citate nel sertificato sono:
- la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori (artt. 609-nonies 2° comma c.p., 600-septies 2° comma c.p.);
- la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori (art. 609-nonies 3° comma c.p.).
Si ricorda anche che il Certificato penale va richiesto dal datore di lavoro solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione. La richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato e non va presentata per le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della normativa (6 aprile 2014). La richiesta va presentata dal datore di lavoro, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, o da persona da lui delegata, utilizzando apposito modello, c.d. Modello 3bis.
I costi per i datori di lavoro privati sono i seguenti:
- 1 marca da bollo da 16 euro;
- 1 marca per diritti da 7,36 euro se il certificato è richiesto con urgenza;
- 1 marca per diritti da 3,68 euro se il certificato è richiesto senza urgenza
(Vi sono casi di esenzione dal bollo sono elencati nel d.p.r. 642/72, tabella allegato B.)
Certificato penale richiesto dal datore di lavoro pubblico:
Il certificato penale deve essere richiesto dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi per gli stessi fini descritti per il datore di lavoro privato e sempre nel caso in cui si intenda instaurare con la persona un rapporto di lavoro di tipo contrattuale.La richiesta va effettuata tramite il modello n. 6A.
Il costo del certificato è gratuito.
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