La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6388 dello scorso 19 marzo, ha affermato che la cancellazione di una società dal registro delle imprese che avviene, non a seguito del procedimento di liquidazione dell’ente o per cessazione dell’attività d’impresa, da cui la legge faccia discendere l’effetto necessario della cancellazione, ma come conseguenza del trasferimento all’estero della sede della società, non ne determina l’estinzione ai sensi dell’articolo 2495 cc. Pertanto, è legittima la notifica dell’avviso di accertamento alla società effettuata nei confronti del legale rappresentante.
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