In una approfondita analisi contenuta nell’Ordinanza del tribunale di Firenze del 19 marzo si raccomanda che nel procedimento ordinato dal giudice siano presenti sia le parti che gli avvocati per un tentativo effettivo di mediazione, senza difetti di comunicazione. Nel caso il giudice in corso di causa ordini la mediazione, il procedimento dovrà svolgersi con la presenza personale delle parti e non potrà esaurirsi con la semplice informativa, ma dovrà tentarsi effettivamente la mediazione Inoltre si chiarisce che le norme introdotte con la riforma entrata in il 21 settembre 2013 sono applicabili anche a giudizi in corso trattandosi di norma processuale.
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