Con la Risoluzione n. 26/E del 12 marzo, l'Agenzia delle Entrate ha istituito tre nuovi codici tributo per il versamento dell'addizionale alla tassa automobilistica, della relativa sanzione (30% dell’importo non versato) e degli interessi, dovuti a seguito di atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta, rispettivamente, dei codici tributo “A500”, “A501” e “A502”, da indicare nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi". I nuovi codici tributi non vanno confusi con quelli istituiti con la Risoluzione n. 101/E/2011 (“3364”, “3365”, “3366”), da utilizzare per i versamenti ordinari del superbollo e non per le somme dovute a seguito di accertamento dell’ufficio.