Nella Risoluzione n. 27/E del 12 marzo, l’Agenzia delle Entrate fornisce una consulenza giuridica sulle spese di rappresentanza. In particolare, chiarisce che il “valore unitario” del bene va preso in considerazione unicamente per individuare la spesa di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata. Una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (qualora il valore di mercato sia superiore a 50 euro), l’importo che concorre al plafond di deducibilità è rappresentato, per intero, dal costo di produzione dell’omaggio sostenuto dall’impresa, a prescindere dal fatto che lo stesso sia o no inferiore a 50 euro. Se, invece, il valore normale del bene autoprodotto non supera i 50 euro, è integralmente deducibile il costo sostenuto per la sua produzione.