La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3773 depositata lo scorso 18 febbraio, ha affermato il principio di diritto secondo il quale l’accertamento dell’esistenza del credito tributario, costituente oggetto di pignoramento presso il terzo (Agenzia delle Entrate), non può essere condotto dal giudice civile all’interno del procedimento di esecuzione. Le Sezioni unite hanno chiarito che tale verifica va sempre eseguita presso il giudice tributario. A questa conclusione, sono arrivati attraverso l’analisi dell’articolo 2 del Dlgs 546/1992 che, nell’ambito delle norme processuali tributarie, delimita i “confini” della giurisdizione tributaria.
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