La Cass. civ., Sez. Lav., 20-02-2014, n. 4050 ha stabilito che in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma 9 e 10, della L. 335/1995, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione è quinquennale dal 1° gennaio 1996, mentre è applicabile la precedente prescrizione decennale se entro il 31 dicembre 1995 siano stati compiuti dall'istituto atti interruttivi. Alla domanda di condono previdenziale se non può attribuirsi natura di riconoscimento del debito, deve riconoscersi funzione di regolarizzazione contributiva in quanto diretta a saldare senza penalità il relativo debito e, in questi termini, di essa deve tenersi conto ai fini del computo della prescrizione del debito contributivo medesimo.