Nel nuovo Cud, la cui presentazione ricordiamo è in scadenza venerdì 28 febbraio, è stata introdotta la casella 130, in cui il sostituto va esposta la parte non dedotta nel 2013 di «somme restituite al soggetto erogatore già tassate in anni precedenti» di cui alla lettera d-bis del comma 1 dell'articolo 10 del Tuir , per la mdifica effettuata dall'articolo 1, comma 174, della legge di stabilità 2014, per il quale in caso di impossibilità di recuperare nell'anno della restituzione l'intero importo dell'onere deducibile, il recupero può essere effettuato anche negli anni successivi o con rimborso da richiedere all'amministrazione finanziaria.
Inoltre la lista dei redditi non imponibili è stata modificata in aumento , includendo anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, le borse/assegni di studio e di ricerca esentate da norme come L. 398/1989, 210/1998, 240/2010), le somme esenti corrisposte dall'Inail o dall'Inps.