L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 21/ e del 18 febbraio 2014 ,in risposta ad un quesito, ha chiarito che il credito IVA anteriore al 2008 generato da un diniego di rimborso non può essere fatto confluire della liquidazione IVA di gruppo. e resta nell'esclusiva disponibilità della società che l'aveva maturata, che potrà compensarla inserendola nel nuovo rigo VL8 del modello Iva 2014.
Il problema nasceva in quanto dal 2008, la legge 244/2007 ha introdotto il divieto, per le società inserite in un gruppo, di apportare alla società controllante i crediti anteriori all’entrata nel gruppo stesso. eccedenze restano in capo alle singole società che posso chiedere il rimborso o compensarle con F24 Restava il problema dei crediti precedenti all’entrata in vigore della legge ma negati dall’Agenzia dopo la decorrenza, per il quale è giunta la soluzione sopra riportata. La risoluzione ricorda anche che nella dichiarazione IVA 2014 è stato introdotto un nuovo rigo VL8, campo 2 proprio per la gestione interna alla società di tali somme.