La Corte di cassazione con la sentenza n. 3622 della Terza sezione civile del 17 febbraio 2014 ha affermato che l'assicurazione deve garantire il professionista per le richieste di risarcimento presentate nel periodo di assicurazione anche se errori e inadempimenti si sono verificati in un periodo precedente, in presenza della clausola " claim made ". Gli ermellini hanno corretto il giudizio di secondo grado che aveva dato torto allo studio di commercialisti non considerando che in presenza di questa clausola nella polizzza, è possibile lo sfasamento tra l'obbligo di indennizzo dell'assicuratore e la controprestazione dell'assicurato ( cioè il versamento del premio) per cui "possono risultare coperti da assicurazione comportamenti dell'assicurato anteriori alla data della conclusione del contratto, qualora la domanda di risarcimento del danno sia per la volta proposta dopo tale data" così come viceversa possono non essere coperti comportamenti tenuti dall'assicurato nel periodo di validità della polizza, se la domanda di risarcimento danni è proposta dopo la fine del contratto. Infatti, dice la Cassazione, in questi casi l'alea non riguarda la possibilità che l'assicurato tenga comportamenti colposi, ma la sua consapevolezza nel momento in cui li ha commessi in passato.