La Corte di cassazione, con la sentenza n. 1845 del 29 gennaio 2014, ha affermato che, nel caso in cui il contribuente provveda alla presentazione della dichiarazione annuale IVA con un ritardo superiore a quello massimo stabilito affinché la dichiarazione risulti comunque validamente presentata (90 giorni), la dichiarazione risulta omessa. Pertanto, se da tale dichiarazione emerge un credito IVA, il contribuente perde la possibilità di portare in detrazione tale credito. Il contribuente conserva, tuttavia, la possibilità di chiedere il rimborso della somma versata in eccesso rispetto all'imposta dovuta, purché ovviamente la richiesta avvenga entro il termine di prescrizione del rimborso stesso.