La Cassazione penale Sez. 4, con sentenza del 13 gennaio 2014, n. 956 ha stabilito che ove nei luoghi di lavoro vi siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verifichino a danno di terzi, reati di lesioni o di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi di violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589 e 590, cod. pen., nonché la perseguibilità d'ufficio , è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale. Tale legame ricorre se il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi.