News Pubblicata il 04/02/2014

Rientro volontario dei capitali dall'estero, esimenti solo sul piano fiscale

Resta, invece, applicabile la normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo



Il Dipartimento del Tesoro del ministero dell’Economia e delle Finanze, con la circolare n. 8624 del 31 gennaio scorso, interviene a fornire chiarimenti sulle disposizioni del D.L. n. 4/2014 sulla "voluntary disclosure"", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio scorso. In particolare, viene precisato che le esimenti contenute nel decreto legge valgono unicamente sul piano fiscale, in quanto l’applicazione delle norme non consente, in alcun modo, di qualificare come lecite le risorse o le attività emerse volontariamente, illegalmente detenute o stabilite all’estero. Restano, quindi, applicabili le sanzioni previste dalla normativa di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Resta fermo, quindi, l’obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica della clientela, incluso l’obbligo di identificazione del titolare effettivo e di segnalazione di eventuali operazioni sospette così come previsto dalla normativa antiriciclaggio (Dlgs n. 231/2007).

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze



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