La Cassazione civile sezione lavoro del 17 gennaio 2014, n. 902 ha previsto che ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intimato per la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, è necessario, ai fini dell'effettività della soppressione stessa, che il datore di lavoro non abbia effettuato per un congruo periodo di tempo successivo al recesso alcuna nuova assunzione per lo svolgimento di mansioni inerenti la posizione lavorativa soppressa.