L'articolo 19 del Dpr 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro) obbliga alla denuncia degli eventi, successivi alla registrazione di un atto, che danno luogo a maggior tassazione. Uno di questi eventi è l'avveramento di una condizione sospensiva. In tal caso, la denuncia deve essere effettuata presso l'Ufficio che ha registrato l'atto entro 20 giorni dalla verificazione dell'evento. A seguito della denuncia, l'Ufficio liquida l'ulteriore imposta dovuta. E' quanto ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 7/E del 14 gennaio 2014.
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